Aire o non Aire? Un giovane che espatria prima o poi arriva al dunque. Mi iscrivo o no all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero?
Che si tratti di Londra, Parigi o Ottawa, i cittadini italiani che trascorrono più di 12 mesi fuori Italia sono obbligati a spostare la propria residenza nel nuovo Paese in cui soggiornano iscrivendosi, appunto, all’Aire. Ma di fatto sono molte le persone a violare tale obbligo, nonostante la legge con cui si istituisce l’Anagrafe dei residenti all’estero (n. 470/88) preveda che l’iscrizione possa essere effettuata d’Ufficio dai consolati competenti in base a dati in loro possesso e agli accertamenti fatti.
Spesso, a tenere lontani dall’iscrizione è la confusione che aleggia attorno alla questione. Cosa comporta il cambio di residenza?
Se si dà un occhio al web, è facile trovare i diritti che si acquisiscono, come il voto all’estero, ma raramente si nominano anche quelli che si perdono, come l’assistenza sanitaria nazionale, o le tasse che comunque occorre pagare all’Agenzia delle entrate. E spesso non si sa, ad esempio, che i cittadini residenti all’estero possono chiedere il rimborso dell’Iva sulle merci acquistate in Italia.
Abbiamo provato allora a fare un po’ di chiarezza.
Innanzitutto, chi si iscrive
Ci si iscrive all’Aire se si è cittadini italiani e si intende spostare la propria residenza all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Ci si iscrive all’anagrafe della popolazione italiana residente all’estero anche se si è cittadini italiani nati all’estero e da sempre residenti al di fuori del territorio italiano. Oppure se si acquisisce la cittadinanza italiana all’estero.
Come ci si iscrive
Il trasferimento della residenza da un comune italiano all’estero va dichiarato all’Ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro 90 giorni dall’espatrio. Ma si può regolarizzare la propria posizione anagrafica anche dopo i 90 giorni, presentandosi presso l’Ufficio consolare di immigrazione. L’iscrizione all’Aire (gratuita) comporta l’immediata cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente (Apr) del comune italiano di provenienza e l’inserimento del proprio nome nei registri di iscrizione all’Aire. L’iscrizione all’Aire può essere richiesta per posta oppure recandosi personalmente presso l’Ufficio diplomatico-consolare competente territorialmente.
I registri Aire sono tenuti dai singoli Comuni italiani, che annotano il trasferimento dei cittadini già residenti presso quel Comune, e inviano i dati all’Aire nazionale, tenuta presso il ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali.
Assistenza sanitaria
Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani Aire, dobbiamo distinguere due categorie: i lavoratori di diritto italiano in distacco e i pensionati di diritto italiano da una parte, e tutti gli altri dall’altra.
– Lavoratori in distacco e pensionati
Al primo gruppo, nel caso in cui si sposti la residenza in un paese Ue, See (Spazio economico europeo) o Svizzera, è concessa la copertura sanitaria a carico dello Stato italiano alle stesse condizioni condizioni dei cittadini dello Stato estero in cui si risiede (occorre richiedere alla Asl il modello S1). Se invece i membri di questo gruppo si trasferiscono in uno Stato con il quale non è stata stipulata alcuna convenzione con l’Italia, lo Stato italiano garantisce il rimborso delle spese sanitarie sostenute nel paese di residenza.
Non solo. In caso di rientro temporaneo, il lavoratore in distacco ha diritto all’assistenza sanitaria da parte della Asl di ultima dimora. Il lavoratore ha diritto a tutte le prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza garantite ai cittadini in Italia, ad eccezione del medico di fiducia, che viene sospeso al momento del rilascio del modello per l’assistenza all’estero per soggiorni all’estero superiori a 30 giorni.
– Tutti gli altri
Se invece non si è né pensionati, né lavoratori in distacco, si perde il diritto all’assistenza sanitaria in Italia e non prevista la copertura sanitaria all’estero a carico dello Stato italiano.
Occorre quindi organizzarsi con assicurazioni private.
In Italia si perde il diritto al medico di base, all’assistenza ospedaliera tramite mutua e all’acquisto dei medicinali dietro pagamento del ticket.
Nel caso il cittadino italiano risieda all’estero in un Paese extra-Ue, si perde anche il diritto alla Tessera Europea di Assicurazione Malattia (Team) che garantisce assistenza sanitaria negli Stati membri dell’Ue.
Tuttavia, i cittadini italiani Aire che rientrano temporaneamente in Italia possono ricevere l’assistenza sanitaria gratuita da parte del Servizio sanitario nazionale autocertificando il proprio status di emigrante. Ma si tratta di assistenza limitata alle prestazioni ospedaliere urgenti, non cure programmate, e per un periodo massimo di 90 giorni.
Il voto all’estero
– Elezioni Parlamento italiano e referendum
In occasione delle elezioni politiche o di referendum abrogativi o costituzionali, i cittadini iscritti all’Aire possono votare per corrispondenza presso la propria abitazione di residenza all’estero. Per il rinnovo del Parlamento italiano è stata istituita l’apposita Circoscrizione Estero per l’elezione di 6 senatori e 12 deputati. L’elettore riceve dal Consolato un plico con le schede elettorali e una busta affrancata. Dopo aver votato, occorre rispedire le schede al Consolato.
– Elezioni Parlamento europeo
Gli elettori residenti nell’Unione europea possono scegliere di votare per il Parlamento europeo sia nel Paese estero di residenza che in Italia, recandosi presso il seggio elettorale del comune di iscrizione Aire. Gli elettori italiani residenti in Paesi extra Unione Europea ricevono invece la cartolina-avviso per il rientro in Italia, per esercitare il voto.
– Elezioni comunali, provinciali, regionali
In questo tipo di consultazioni, per esercitare il proprio diritto al voto i residenti all’estero devono rientrare in Italia e recarsi nel comune di iscrizione Aire, presentandosi al seggio elettorale muniti di documento d’identità e tessera elettorale.
Tasse e dichiarazione dei redditi
L’iscrizione all’Aire non basta per potere affermare di risiedere fiscalmente all’estero e pagare le tasse solo in quel Paese. Entra in gioco, infatti, il concetto di «domicilio fiscale».
I cittadini italiani residenti all’estero hanno il domicilio fiscale nel Comune italiano nel quale hanno prodotto il reddito (o, se l’attività viene svolta in più Comuni, nel Comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato), mentre i cittadini italiani che risiedono all’estero ma prestano servizio per la pubblica amministrazione hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.
L’Irpef, imposta sul reddito delle persone fisiche, è pagata dagli iscritti all’Aire qualora si possiedano redditi in denaro o in natura di tipo fondiario (derivanti da terreni o fabbricati), capitale (interessi, dividenti, rendite), lavoro dipendente (compresa la pensione), lavoro autonomo, impresa. Ma anche in caso di lavoro occasionale, affitto di terreni per uso non agricolo e plusvalenze. E comunque solo in caso tali redditi siano stati prodotti in Italia.
Anche le persone non residenti nel territorio dello Stato sono obbligate al pagamento delle addizionali regionale e comunale all’Irpef se, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef.
Dal 2014 gli iscritti Aire che possiedono una casa in Italia pagano l’Imu con aliquota ordinaria dell’8,9 per mille e non più, come prima, con l’aliquota agevolata destinata alla prima casa o abitazione principale. Dal 2014, infatti, le abitazioni possedute dagli Aire in Italia non sono più assimilabili ad abitazione principale (legge 80/2014). Dal 2015 solo i pensionati di diritto italiano potranno assimilare un immobile posseduto in Italia ad abitazione principale purché non sia affittato o concesso i comodato d’uso. Se l’immobile non è concesso in locazione, gli iscritti Aire pagano anche la tassa sui rifiuti solidi urbani.
Spettano agli Aire anche le imposte sui trasferimenti di proprietà degli immobili.
È prevista la tassazione esclusiva nel Paese estero di residenza del percettore solo in presenza delle seguenti condizioni: nel caso in cui il lavoratore residente all’estero presti la sua attività in Italia per meno di 183 giorni; le remunerazioni siano pagate da un datore di lavoro privato residente all’estero; l’onere non sia sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia. Occorre tuttavia rimandare alle convenzioni che l’Italia ha stipulato con le varie nazioni straniere per avere informazioni specifiche paese per paese ed evitare la doppia tassazione.
L’Agenzia delle Entrate considera “residenti”, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del ministro delle Finanze 4 maggio 1999 (l’elenco dei Paesi è riportato al capitolo 6).
Rinnovo documenti
L’iscrizione all’Aire permette di ottenere presso le rappresentanze consolari all’estero il rilascio o il rinnovo dei documenti d’identità, di viaggio e di certificazioni. E di fruire, nei paesi extra Ue, del rinnovo della patente di guida.
Obbligo scolastico
I cittadini italiani minorenni iscritti all’Aire non hanno il diritto/dovere di iscriversi alle scuole dell’obbligo italiane. Questo significa che le scuole segnaleranno la mancata iscrizione di minorenni che vivono stabilmente all’estero ma non si sono iscritti all’Aire. (L’inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori da parte dei genitori è reato: 731 c.p.).
Rimborso Iva
I cittadini italiani iscritti all’Aire possono chiedere il rimborso dell’Iva pagata sulle merci acquistate in Italia. Per farlo, bisogna presentare al commerciante italiano il proprio passaporto aggiornato con l’indirizzo estero di residenza o un certificato di residenza all’estero e chiedere il rilascio di una dichiarazione di esenzione Iva. Questo documento va presentato in aeroporto alle autorità doganali cui si chiede il rimborso.
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Per ulteriori approfondimenti – e scoprire ad esempio come iscriversi per il trasferimento da Aire ad Aire, o come lasciare la residenza all’estero e riacquistare quella italiana – questo è il documento da consultare, fornito dal Ministero dell’Interno.
Per saperne di più in materia fiscale, ecco la guida dell’Agenzia delle entrate per i residenti all’estero.
Silvia Favasuli (pubblicato su linkiesta.it il 09.01.2015)